NOTIZIE DIVISE PER SETTORE


Settore Forense


Omicidio stradale : Le novità del Codice Penale in rapporto allo stato di ebbrezza/alterazione per uso di sostanze stupefacenti

Omicidio stradale (art. 589 bis) 

E’ punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro). 

E’ invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.

Lesioni personali stradali (art. 590 bis) 

Sono sanzionate in misura maggiore le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate per colpa dalle stesse categorie di conducenti le cui condotte (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti) sono sanzionate in modo più severo per l'omicidio stradale.

La pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate, per l'omicidio stradale, con la reclusione da 5 a 10 anni.

Le modifiche al codice di procedura penale

L'omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici; il prelievo coattivo può essere disposto dal PM, nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore).


Disattivazione armi da fuoco: nuove regole dalla Commissione Europea

I1 5 dicembre 2015, la Commissione europea ha emanato il Regolamento di esecuzione n. 2403, per definire gli “orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili”.

L’Europa si era già interessata alla “disattivazione” con la Convenzione adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978, escludendo dalla definizione di arma da fuoco “ogni oggetto definitivamente reso inadatto all’uso”.

Con l’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, erano state considerate simulacri “le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti”.

Inoltre, la direttiva 91/477/CEE, del 18 giugno 1991, aveva escluso dalle armi da fuoco “gli oggetti resi definitivamente inservibili mediante l’applicazione di procedimenti tecnici garantiti da un organismo ufficiale o riconosciuti da tale organismo”.

Anche la direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, aveva rilevato che per la “disattivazione delle armi da fuoco la direttiva 91/477/CEE effettua un semplice rinvio alle legislazioni nazionali” e, quindi, doveva essere adeguata con l’elencazione di regole generali, tenuto conto che il Protocollo contro la fabbricazione e  il traffico illeciti delle armi da fuoco, del 31 maggio 2001, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, “enuncia principi generali di disattivazione delle armi più espliciti”. 

Pertanto, con la direttiva 2008/51/CE è stata riformulata ed integrata la nozione di arma “disattivata” prevista dalla direttiva 91/477/CEE, così da non considerare più armi da fuoco quelle che “siano state rese definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell’arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione…. gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un’autorità competente, delle misure di disattivazione… gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell’arma da fuoco o l’applicazione a tal fine sull’arma di una marcatura ben visibile”.

Con la legge n. 88 del 7 luglio 2009 il Governo è stato delegato per l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, anche per la “disattivazione” delle armi da fuoco “individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo”.Quindi, con il D.L.vo n. 204 del 26 ottobre 2010, è stato inserito l’articolo 13bis nella legge 110 del 1975 per regolamentare “la immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative”, stabilendo che le armi delle Forze armate e di polizia, dichiarate fuori uso, possono essere immesse sul mercato civile “a condizione che siano demilitarizzate”.

Con lo stesso articolo sono state disciplinate con legge, per la prima volta le attività di “demilitarizzazione”, consistente nella “trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo” e di “disattivazione”, cioè “una operazione tecnica mediante la quale un’arma portatile viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente e irreversibile”.

Sia l’attività di “demilitarizzazione” che quella di “disattivazione” devono essere effettuate “secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’Interno”, decreto che, a distanza di più di quattro anni, non è stato ancora emanato.

Pur in mancanza di esplicita normativa, le due attività in argomento sono state regolamentate con diverse circolari.

Con la prima del 21 aprile 1977, emanata a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 110/1975, venne esaminata “la perplessità di carattere terminologico” e fu equiparato il termine “demilitarizzazione” a quello di “disattivazione”, stabilendo che ambedue le attività, sebbene con diversa terminologia, dovevano essere finalizzate allo stesso risultato, cioè a ridurre un’arma da fuoco “inidonea in modo permanente ed irreversibile ad essere impiegata come tale a norma dell’art. 585, comma secondo, n.1, C.P.”.

Tale sovrapposizione dei due termini portava alla conclusione che, a seguito di particolari operazioni elencate nella stessa circolare, anche “un’arma portatile da guerra o tipo guerra può essere considerata demilitarizzata cioè disattivata in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengono eseguite a regola d’arte e tutte insieme le seguenti operazioni….Le armi sottoposte ai procedimenti cui innanzi, in quanto prive di destinazione naturale dell’offesa alla persona, non sono più tali, ma soltanto simulacri o armi da decorazione. Tali oggetti, conseguentemente, rimangono affrancati dalla disciplina vigente in materia di armi”.

Con la seconda circolare dell’11 luglio 1994, i due termini “demilitarizzazione” e “disattivazione” vennero separati, riconoscendo al primo il significato di attività di “trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in arma comune da sparo” e al secondo quello di rendere “un’arma da guerra o comune disattivata in modo permanente e irreversibile, al punto da diventare un simulacro”, con l’esecuzione dei rispettivi interventi tecnici elencati nella stessa circolare.

Con la terza circolare del 21 luglio 1995, furono dettate ulteriori disposizioni burocratiche e tecniche in merito alle due distinte attività, confermando lo stesso distinto significato terminologico attribuito nella precedente circolare e richiamando l’obbligo della prova del Banco nazionale per le armi “demilitarizzate”, come previsto dalla legge n. 186 del 23 febbraio 1960 (art. 1).

La quarta ed ultima circolare è stata emessa il 20 settembre 2002, con la quale sono state previste nuove procedure burocratiche ed ampliati gli interventi tecnici relativi alle due attività. Tale circolare, in attesa del decreto del Ministro dell’Interno, è ancor oggi vigente, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 204/2010, per esplicita conferma stabilita nella circolare esplicativa di quest’ultimo del 24 giugno 2011.

La necessità di intervenire ulteriormente ed in modo più restrittivo da parte dell’Europa sulle modalità burocratiche e sugli interventi tecnici per la “disattivazione” delle armi da fuoco sembra sia stata accelerata dagli attentati terroristici di Parigi, per alcuni dei quali sarebbero state impiegate anche armi acquistate come “disattivate” e rese nuovamente efficienti.

Con il Regolamento UE del 2015, che “si applica a decorrere dall’8 aprile 2016, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, sono stati stabiliti “orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione” finalizzati ad uniformare le procedure per meglio “garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili”, nonché il loro riconoscimento e la loro tracciabilità, pur lasciando spazio ai singoli Stati di adottare “ulteriori misure sulla disattivazione, che vanno oltre le specifiche tecniche” del Regolamento.

Oltre le dettagliate operazioni tecniche specificate negli allegati, le novità più importanti relative alla procedura burocratica riguardano la “verifica” e la “certificazione” della “disattivazione”. 

Infatti, per la verifica “gli Stati membri designano un’autorità competente per verificare che la disattivazione dell’arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle tecniche” stabilite nello stesso Regolamento. “L’organismo di verifica della conformità della disattivazione è incaricato anche di contrassegnare con un marchio unico comune” le armi disattivate, apponendolo su “tutti i componenti modificati”, con modalità tali da essere “chiaramente visibile e riconoscibile”, nel rispetto dei requisiti stabiliti nell’allegato II.

In merito, il Nostro Paese dovrà adeguarsi a tali disposizioni, siccome, nella vigente circolare del 2002, manca l’individuazione e designazione di un “organismo” che verifichi la conformità della “disattivazione” e apponga il marchio, attività alle quali potrebbe essere preposto il Banco nazionale di prova delle armi portatili.

Relativamente alla seconda novità, cioè alla “certificazione”, il Regolamento UE prevede che venga rilasciata dallo stesso “organismo di verifica” (per la circolare del 2002 la certificazione viene rilasciata dagli stessi soggetti autorizzati ad effettuare la demilitarizzazione o la disattivazione), certificato che il possessore dell’arma deve conservare “per sempre”. L’arma disattivata “immessa sul mercato deve essere accompagnata dal certificato di disattivazione”.

Anche per il trasferimento delle armi disattivate all’interno dell’Unione è stabilito che possa avvenire solo “a condizione che rechino il marchio unico comune e siano accompagnate da certificato di disattivazione”.

Relativamente alle nuove disposizioni burocratiche, il Regolamento UE sembra non determinare particolari difficoltà applicative, siccome la vigente circolare del 2002 regola in dettaglio la materia, peraltro con disposizioni già alquanto restrittive. Invece, perplessità suscitano, in particolare, le disposizioni con le quali vengono elencati gli interventi tecnici per la “disattivazione” delle armi antiche, peraltro non classificate come armi da fuoco dalla stessa direttiva di riferimento 91/477/CEE. Infatti, per le “armi da fuoco ad avancarica” il Regolamento UE stabilisce interventi tecnici che vanno ad incidere sul valore storico dell’arma, non compatibili con la vigente normativa sulla tutela del patrimonio storico/artistico del Nostro Paese ( D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e L. 7 marzo 2001, n. 78), per cui difficilmente tali operazioni sulle armi antiche potranno essere autorizzati dalle Soprintendenze.

Dunque, il Ministero dell’Interno dovrà attivarsi per emanare il decreto regolamentare, già previsto dal decreto legislativo n. 204/2010,  che recepisca le novità burocratiche e tecniche introdotte dal Regolamento UE.

Comunque, questa volta, il Ministero dovrà provvedere nel termine perentorio dell’8 aprile 2016, essendo state stabilite le nuove regole per la “disattivazione” con regolamento e non con direttiva. 

Da tale data “è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile”, indipendentemente dall’emanazione di normativa di adeguamento da parte dei singoli Stati membri.

 

[01/02/2016]

Fonte: http://www.earmi.it/


Quadro pratico e sintetico sui caricatori e serbatoi

In un arma a ripetizione le cartucce sono contenute in un serbatoio che può essere mobile e viene detto caricatore oppure incorporato nell'arma e viene detto serbatoio. Vi sono armi in cui vi è un serbatoio in cui le cartucce vengono inserite mediante una clip (piastrina, lastrina, pacchetto) di caricamento che rimane inserita nel serbatoio fino allo esaurimento dei colpi; essa non è né un serbatoio né un caricatore, si potrebbe definire un accessorio del serbatoio, e quindi è oggetto del tutto libero.

 

La normativa è regolata attualmente dalle seguenti norme:

 

Direttiva europea CEE 21 maggio 2008  n. 2008 

I caricatori vengono liberalizzati e non sono più parti di arma; i silenziatori vengono equiparati alle parti di arma pur essendo accessori e quindi sono soggetti al regime giuridico delle parti di arma; i serbatoi sono parti non essenziali di arma.

 

Decreto legislativo 204-2010

I caricatori passano nella categoria degli accessori e sono completamente liberi (produzione, importazione, acquisto, utilizzo).

I serbatoi rimangono parte di arma non essenziale; se si detiene un serbatoio aggiuntivo, esso va denunziato.

 

Decreto legislativo 121-2013

Viene introdotta la categoria delle armi proibite: pistole in calibro 9×19, armi lunghe contenenti più di 5 colpi e armi corte contenenti più di 15 colpi, repliche di armi antiche con più di 10 colpi. Vengono inseriti fra i prodotti proibiti anche "tali caricatori" e i silenziatori. Però per le armi ad uso sportivo si precisa che il divieto vale per "caricatori o serbatoi".

Il decreto stabilisce espressamente che non rientrano fra i caricatori o serbatoi vietati quelli con più di 5 o 15 colpi per armi sportive.

Per i caricatori e le armi già detenuti, non viene vietata la loro detenzione, ma ne è vietata la vendita a partire da 5 novembre 2015, salvo che vengano ridotti a norma.

 

Decreto legge 7-2015

Introduce l'obbligo della denunzia entro il 5 novembre 2015 "dei soli caricatori", e quindi non dei serbatoi, con capienza superiore a 5 o 15 colpi. Quindi vanno denunziati tutti anche quelli destinati ad armi sportive o a repliche.

L'omessa denunzia viene punita a norma dell'articolo 697 codice penale così chiaramente indicando che non si tratta di parti di arma da fuoco, ma solo di oggetti sottoposti ad un regime particolare.

Il decreto precisa però che questa normativa riguarda soltanto i privati e che essa non si applica a chi è titolare di licenze previste dalla primo comma dall'articolo 31 del TULPS. Vale a dire che per fabbricanti, importatori, esportatori e armieri i caricatori (ma non i serbatoi) ritornano ad essere liberi come previsto dal decreto legislativo 204-2010.

 

[13/11/2015]

Fonti: http://www.earmi.it/


Tracciabilità articoli pirotecnici

E' uscito il decreto di attuazione della Direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (vedi allegato pdf).

Le disposizioni si applicheranno dal 17 ottobre 2016.

 

Download
Decreto Legislativo n.1_2016
Decreto_legislativo_2016_n._1.pdf
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[20/01/2016]

Fonti: http://www.earmi.it/


Settore Merceologico ed Aziendale


Acrilammide: la Danimarca fissa limiti più severi per la sostanza cancerogena che si crea ad alte temperature negli alimenti contenenti amido

La Danimarca ha deciso di fissare dei limiti indicativi per l’acrilammide negli alimenti più severi di quelli stabiliti dall’Unione europea, giudicati insufficienti a tutelare la salute dei cittadini. L’acrilammide è una sostanza chimica, classificata come genotossica e cancerogena, che si forma naturalmente nei prodotti alimentari che contengono amido durante la cottura ad alte temperature. Il problema si pone per le fritture, le cotture al forno e alla griglia, e anche le lavorazioni industriali a più di 120° C. I gruppi di alimenti che contribuiscono maggiormente all’esposizione all’acrilammide sono i prodotti fritti a base di patate, il caffè, i biscotti, i cracker, i diversi tipi di pane croccante e il pane morbido. Poiché gli ingredienti, ma soprattutto le condizioni di lavorazione, influenzano molto la formazione del composto chimico, la scelta del metodo di cottura diventa fondamentale per ridurre l’esposizione.I valori indicativi per l’acrilammide indicati dall’Unione europea sono contenuti in una Raccomandazione della Commissione del 2013, mentre quelli danesi, che riguardano sei alimenti, sono riportati dal sito FoodNavigator.com. Per le patatine fritte a bastoncino pronte per il consumo, la Danimarca scende dai 600 μg/kg a 550 μg/kg. Per le patatine a base di patate fresche e di pasta di patate, si scende da 1.000 a 750 μg/kg. Per il pane a base di frumento, si scende da 80 a 50 μg/kg, mentre per il pane morbido non a base di frumento si scende da 150 a 100 μg/kg. Per il caffè torrefatto, si scende da 450 a 400 μg/kg e per quello solubile istantaneo da 900 a 800 μg/kg.

 

[03/02/2016]

Fonte: http://www.laboratorioicq.it/


"Impronte digitali" chimiche confermano la frode zafferano

Lo zafferano dalla Spagna è una delle qualità migliori al mondo, ma la maggior parte di questo prodotto, etichettato ed esportato come tale, è invece originario di altri paesi.

Scienziati della Repubblica Ceca e della Spagna hanno confermato questa falsa etichettatura a seguito dell'analisi di 44 prodotti commerciali. Usando una nuova tecnica basata sulle “impronte digitali” chimiche di ciascuna tipologia di zafferano, gli scienziati hanno dimostrato che oltre il 50% dei campioni era contraffatto.

 

Lo stigma color cremisi dei fiori dello zafferano (Crocus sativus) costituisce una delle più antiche e costose spezie nel mondo, specialmente quelle varietà che sono riconosciute a livello internazionale per la loro qualità, come appunto lo zafferano spagnolo.

 

La nuova tecnica permette la caratterizzazione di tre tipologie di zafferano: una certificata D.O.P. da La Mancia o Aragona, un'altra coltivata e confezionata in Spagna senza certificazione D.O.P. E la terza categoria confezionata come “zafferano spagnolo” ma, nonostante il nome, è di origine sconosciuta.

 

In base a queste categorie gli scienziati della UCT di Praga guidati dal Prof. Jana Hajslova, hanno raccolto 44 tipologie di zafferano disponibili in commercio al fine di testare l'autenticità di quanto riportato sull'etichetta.

 

 

I risultati, pubblicati questo mese dalla rivista Food Chemistry, hanno rivelato che più del 50% dei campioni erano contraffatti, tanto che ben 26 campioni etichettati come “zafferano spagnolo” non erano né stati coltivati né confezionati in Spagna.

 

[28/01/2016]

Fonti: http://phys.org/


Alimenti, l'origine torna elastica

Per l'olio d'oliva, le etichette non dovranno riportare i paesi d'origine dei singoli oli componenti la miscela in modo più evidente rispetto alle altre indicazioni. In più, la data minima di conservazione non sarà imposta per legge. Per il miele, l'obbligo di indicare in etichetta i paesi da cui originano i mieli che compongono il blend vale solo per i produttori italiani e non può essere imposto a quelli stranieri che commercializzano i loro mieli “compositi” in Italia.

 

Per i prodotti vittima di truffe sull'origine viene cancellata la definizione di “effettiva origine”, finora prevista dall'ordinamento italiano e mal digerita da Bruxelles. Viene così imposta la definizione europea, che individua l'origine del prodotto nel “paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale” della merce, senza curarsi dell'effettiva origine del suo ingrediente prevalente. In più, in merito alla fallace indicazione che induce a forme di itlan sounding, viene previsto che le sanzioni (fino a 250 mila euro) scattino quando l'utilizzo del marchio induca realmente il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. La valutazione dovrà avvenire caso per caso. Tutte queste novità sono contenute nel disegno di legge europea 2015, atteso al vaglio definitivo del Consiglio dei ministri.

 

[15/01/2016]

Fonti:http://www.italiaoggi.it/


Settore Ambientale


Decreto terre da scavo, ok del governo: più semplice smaltire lo «smarino»

Gestione semplificata dello smarino, accorpamento delle vecchie procedure, termini certi per la chiusura dei procedimenti. Il testo unico sulle terre e rocce da scavo è passato venerdì in Consiglio dei ministri. Premendo l'acceleratore su una procedura innovativa ma parecchio rapida: a inizio novembre il provvedimento era andato in Cdm in prima lettura, per poi essere sottoposto a consultazione pubblica. Non si tratta, comunque, dell'ultimo passaggio. Prima della Gazzetta ufficiale, infatti, è necessario il visto delle commissioni parlamentari competenti (entro un mese) e il parere del Consiglio di Stato.

 

Il provvedimento nasce dall'articolo 8 del decreto Sblocca Italia (Dl n. 133/2014), andato in vigore a settembre dello scorso anno. Il Governo in quella sede si è, di fatto, attribuito una delega a intervenire con un Dpr, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, per riordinare e semplificare la materia del riutilizzo dello smarino dei cantieri. All'epoca la norma era stata salutata con una certa sorpresa, dal momento che in Italia ci sono già due diversi sistemi di regole per la questione delle terre e rocce da scavo.

 

Più nello specifico, al momento esistono due discipline: il Dm n. 161/2012 e l'articolo 41 bis del decreto n. 69/2013. Il primo si applica ai cantieri di dimensioni maggiori, quelli soggetti a Via o Aia, mentre il secondo regola quelli di cubatura minore. Le norme molto stringenti del Dm n. 161/2012 avrebbero impedito una gestione ordinata dello smarino in parecchi casi. Soprattutto, quel decreto prevede la redazione di un piano di utilizzo in fase di approvazione del progetto. 

A causa della complessità di quella procedura, allora, è intervenuto il decreto n. 69 del 2013, il decreto Fare. Qui si prevede una semplice autodichiarazione, nella quale l'impresa attesta il rispetto di alcune circostanze, come la certezza della destinazione di utilizzo e l'assenza di pericoli per l'incolumità pubblica. Una volta rispettati questi requisiti, si può procedere al riutilizzo.

 

Lo schema di decreto manda a mare tutto e riscrive le regole in materia. Seguendo una linea che, per la verità, è stata molto criticata dalle imprese e dalle Regioni nelle scorse settimane.

«Rispetto al primo esame preliminare – spiega il Consiglio dei ministri – il testo è stato ulteriormente integrato e modificato sia a seguito della consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholders del settore, sia sulla base del parere espresso dalla Conferenza unificata».

 

Tra le principali novità introdotte dal testo, bisogna ricordare l'allineamento della normativa italiana a quella europea; la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi, anche prevedendo meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici; una stretta interazione tra i soggetti che operano nel settore delle terre e rocce da scavo e le strutture deputate ai controlli, prevedendo che, fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, i primi possano interagire con le Agenzie regionali e provinciali di protezione ambientale; procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti.

 

[18/01/2016]

Fonte: http://online.stradeeautostrade.it/


"Green Economy", incentivi per bonifiche amianto

Incentivi fiscali e fondi pubblici per bonificare dall'amianto siti produttivi ed edifici. Lo prevede l'articolo 56 della legge 221/2015, cosiddetta "Green Economy" in vigore dal 2 febbraio 2016.

 

La disposizione introduce un credito d'imposta (pari al 50% delle spese sostenute) per i titolari di reddito d'impresa che nel 2016 effettueranno interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate in Italia. L'investimento nella bonifica deve essere pari ameno a 20.000 euro. Il budget complessivo stanziato è di oltre 5 milioni e mezzo di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019. Un successivo DmAmbiente detterà le disposizioni attuative della norma.

 

Parallelamente, al fine di bonificare gli edifici pubblici, viene anche istituito un apposito Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica degli edifici contaminati da amianto. Il Fondo ha una dotazione di oltre 5 milioni di euro per il 2016 e di oltre 6 milioni per gli anni 2017 e 2018. Anche in questo caso un futuro DmAmbiente è chiamato a dare attuazione alla disposizione.

 

[26/01/2016]

Fonti: http://www.reteambiente.it/


Terre di scavo, avanza iter nuovo regolamento governativo

Il Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2016 ha licenziato, in sede di secondo esame preliminare, la proposta di regolamento recante la "disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo".

 

La proposta di regolamento, che prima di essere approvata in via definitiva da parte del Governo sarà esaminata dal Consiglio di Stato, arriva in attuazione dell'articolo 8 del Dl 133/2014 (cd. "Sblocca Italia"), norma che delega il Governo a semplificare e riordinare la disciplina sulle terre da scavo (entro il 12 dicembre 2014).

 

Il secondo esame preliminare del Governo fa seguito al primo esame preliminare datato 6 novembre 2015 e alla successiva fase di consultazione pubblica del provvedimento che è durata un mese (19 novembre - 19 dicembre 2015).

 

La bozza di regolamento riscrive la disciplina in materia di terre e rocce da scavo anche attraverso l'abrogazione dell'attuale regolamento sul riutilizzo (Dm 161/2012). I principali temi toccati sono il riutilizzo delle terre qualificate sottoprodotti, il regime di deposito temporaneo, l'utilizzo in sito delle terre escluse dal Dlgs 151/2006 e la gestione delle terre generate all'interno dei siti oggetto di bonifica.

 

[15/01/2016]

Fonti: http://www.reteambiente.it/


Miscellanea


Riso, Assosementi: “Seme non certificato sul 30% delle superfici”

L’impiego di semente certificata è il mezzo imprescindibile per assicurare l’innovazione e la competitività del sistema risicolo nazionale

 

L’attività sementiera risicola italiana, leader nel settore europeo, continua a vivere una preoccupante perdita di competitività a causa del crescente ricorso al seme non certificato o reimpiegato, che nel complesso ha oramai superato il 30% delle superfici risicole coltivate e su cui non viene pagata alcuna royalty, unico strumento per sostenere la ricerca, l’innovazione e la competitività del sistema risicolo nazionale. A lanciare l’allarme è Massimo Biloni, coordinatore del Gruppo riso di Assosementi, nel corso della 3aedizione della giornata tecnica dedicata alla sperimentazione agronomica e all’attività sementiera (“Rice seed day”) svoltasi al Centro ricerche dell’Ente nazionale Risi a Castello D’Agogna (Pv), alla presenza di una nutrita platea di tecnici, agricoltori, rappresentanti delle Regioni e delle istituzioni.

Le aziende sementiere hanno infine presentato le ultime novità varietali, che saranno introdotte con la nuova campagna di semina. Da un’analisi dei dati Ente Risi emerge che il panorama varietale impiegato in Italia nel 2015 è costituito per il 34% da varietà che hanno meno di 5 anni e che tale percentuale sale al 49% se si considerano varietà che hanno meno di 10 annie al 61% con varietà che hanno meno di 15 anni. “Questo significa – ha concluso Biloni – che l’attività di ricerca e sviluppo varietale, pur con le difficoltà del momento, continua a svolgere un ruolo fondamentale nel fornire strumenti nuovi e attraenti per il mercato”.

 

[23/02/2016]

Fonte: http://www.laboratorioicq.it/


Eco scatole, dalle bucce dei pomodori una vernice per lattine alimentari

Una lacca ecologica creata a partire da una sostanza estratta dagli scarti delle bucce di pomodoro e utilizzata per il rivestimento delle lattine di prodotti alimentari in scatola. A sviluppare la vernice ecologica il consorzio europeo Biocopac (Development of bio-based coating from tomato processing wastes intended for metal packaging), un progetto finanziato dal 7° Programma Quadro dell'Unione Europea per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico.

 

Il progetto, che si è concluso a settembre 2014, ha coinvolto centri di ricerca, pmi e grandi imprese, di diversi Paesi europei coordinati dalla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (Ssica) con sede a Parma. Coinvolta l’intera filiera produttiva, dall’industria di trasformazione del pomodoro e di trattamento degli scarti, ai produttori di vernice e di contenitori metallici, fino agli utilizzatori finali. "L'idea nasce proprio in Ssica - spiega all'Adnkronos Angela Montanari, responsabile Dipartimento Imballaggi - da un brevetto del 1943 poi sviluppato" nell'ambito di questo progetto internazionale.

 

"I risultati - dice Montanari - sono stati uno relativo al metodo di estrazione dalle bucce di pomodoro della sostanza di partenza, la cutina, per la produzione della vernice sia su scala di laboratorio sia in quantitativi più grandi intorno a qualche decina di chili. Abbiamo presentato anche un brevetto che è in fase di valutazione. Il secondo risultato è relativo alla produzione di una vernice, a partire appunto dalla cutina, che ha caratteristiche idonee all'applicazione sui metalli utilizzati nella produzione di imballaggi alimentari" come scatole, tubetti, sistemi di chiusura.

 

"La vernice ottenuta su scala di laboratorio - prosegue - ha proprietà di resistenza chimica e di aderenza analoghe a quelle delle vernici tradizionali derivate dal petrolio. Abbiamo fatto analisi sull'idoneità al contatto con gli alimenti e i risultati sono stati positivi. Anche sulla formulazione della vernice abbiamo presentato una domanda di brevetto in fase di valutazione".

 

Il progetto ha trovato la sua naturale prosecuzione in 'BiocopacPlus', finanziato dal bando Life e attualmente in corso, che intende dimostrare la fattibilità tecnica e l’efficacia su scala industriale della produzione della bio-vernice e il suo utilizzo come rivestimento nei contenitori metallici utilizzati per gli alimenti.

 

Il nuovo progetto, con il coordinamento di Ssica all'interno di un consorzio di partner tutti italiani, "intende arrivare alla realizzazione di un impianto pilota semi-industriale con una capacità produttiva di 100 chili all'ora di bucce per l’estrazione della cutina", spiega Montanari.

 

Buone le prospettive per un'applicazione su ampia scala. "Il finanziamento del bando Life - chiarisce - prevede la commercializzazione dei prodotti in modo limitato ma da parte dei partner è facile prevedere l’applicazione su scala industriale. Inoltre sono molte le aziende che hanno manifestato interesse".

 

Diversi i vantaggi in termini di sostenibilità derivanti dall'uso di queste ecovernici: recupero e valorizzazione degli scarti, riduzione delle emissioni e garanzie per il consumatore. "Quelle tradizionali sono derivate dal petrolio - dice Montanari - e quindi c’è un consumo di risorse mentre noi, usando gli scarti, li valorizziamo e impieghiamo una fonte rinnovabile. Non solo. Da una prima analisi sulle prove di laboratorio c’è anche una notevole riduzione di emissioni: 100 milligrammi di CO2 in meno per ogni scatola di pomodoro da mezzo chilo".

 

"L'imballaggio metallico che è percepito come un po' superato - conclude la ricercatrice - in questo modo potrà rinnovarsi e diventare ancora più sostenibile e dare maggiori garanzie di sicurezza perché la nostra vernice non contiene sostanze che sono all'attenzione consumatore".

 

[28/01/2016]

Fonti: http://www.focus.it/


Il cobalto salverà il mondo?

Un gruppo di ricercatori cinesi ha ideato un nuovo sistema per trasformare e utilizzare l’anidride carbonica (CO2) come fonte di energia: un sistema che almeno in teoria potrebbe ridurre enormemente le emissioni nocive nell'atmosfera dovute per lo più alle attività umane e considerate la causa principale del riscaldamento globale. La nuova soluzione è basata su un materiale fatto di cobalto sviluppato dal Laboratorio nazionale di scienze fisiche di Hefei, in Cina, e che in sostanza permette di convertire la CO2 in un tipo di formiato, un sale che può essere utilizzato come una sorta di carburante pulito. Saranno necessari anni prima di un eventuale utilizzo commerciale del nuovo sistema, ma la scoperta è ritenuta tra le più promettenti degli ultimi anni nel settore dei materiali per ridurre l’impatto degli inquinanti.

 

Come ricordano in molti grazie alla tavola periodica studiata a scuola o al tipo di blu che porta il suo nome, il cobalto è un elemento chimico che fa parte della serie dei metalli di transizione. Il nuovo materiale è stato realizzato creando una sorta di microscopico panino composto da molecole di cobalto e ossigeno, dallo spessore di circa quattro atomi, spiegano i ricercatori nel loro studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature. Semplificando: se il panino viene sottoposto a una piccola corrente elettrica, le molecole di CO2 che vengono fatte passare attraverso il materiale si trasformano, diventando formiato. Il processo fa sì che un atomo di idrogeno, costituito da un elettrone e un protone, si leghi all'atomo di carbonio della molecola CO2. Quando si crea il legame, un elettrone passa a uno dei due atomi di ossigeno dell’anidride carbonica, portando alla trasformazione della CO2 in CHOO–, cioè in un formiato.

 

Ricerche per ottenere un simile risultato erano già state effettuate in precedenza, ma questa è la prima volta in cui si riesce a ricreare in laboratorio un processo vantaggioso dal punto di vista energetico. Il problema era spesso dovuto alla sovratensione, cioè alla quantità di energia dispersa per effettuare la trasformazione della CO2: il prodotto risultante era di gran lunga inferiore rispetto all'energia consumata per produrlo. Il nuovo materiale sviluppato in Cina permette invece di mantenere bassa la sovratensione e al tempo stesso di avere tassi di produzione di formiato più alti, senza compromettere la stabilità del processo di conversione.

  

Nel loro studio, i ricercatori cinesi scrivono che grazie al cobalto hanno potuto realizzare un flusso stabile di formiato mantenendo il loro nuovo materiale “a 10 milliampere per centimetro quadrato nel corso di 40 ore, ottenendo il 90 per cento di formiato dalla reazione chimica con una sovratensione pari a soli 0,24 volt”. In pratica la ricerca dice che il rapporto tra energia consumata per la reazione e quantità di prodotto ottenuta è vantaggiosa dal punto di vista ambientale, perché consente di ottenere un combustibile e di sfruttare uno scarto come la CO2, invece di immetterla nell'atmosfera o di pomparla in riserve sotterranee per evitare che faccia danni.

 

I risultati della ricerca sono considerati molto promettenti, ma potrebbero essere necessari anni prima di vedere impiegata la nuova tecnologia fuori dai laboratori. In futuro potrebbero essere realizzati sistemi per riciclare le enormi quantità di anidride carbonica disperse ogni anno nell'ambiente dalle centrali elettriche: il gas potrebbe essere raccolto e convogliato in dispositivi di conversione a cobalto per diventare una seconda fonte di energia pulita. La produzione energetica sarebbe in questo modo basata in buona parte sul riciclo di un gas, con il doppio beneficio di avere nuove risorse energetiche e minori emissioni.

 

[13/01/2016]

Fonti: http://www.ilpost.it/